
All’interno delle schede delle offerte di
Oggetto della contestazione dell’IAP le pubblicità di Vodafone e di Telecom Italia (TIM) in cui erano reclamizzate i rispettivi servizi di connettività mobile con velocità massime indicate come "sino a 43,2 Mbps" e "14,4 Mbps". Il giurì, sentite le parti che si accusavano vicendevolmente, ha rilevato che le espressioni utilizzate sia da Vodafone che da Telecom Italia siano in contrasto con l’art. 2 CA e ne dispone dunque la cessazione. I due operatori dovranno quindi rivedere le formule con cui reclamizzare le prestazioni delle loro soluzioni di connettività mobile per offrire maggiore trasparenza ai propri clienti.
Il tema delle prestazioni reali delle linee mobile è da sempre oggetto di contestazione e di polemiche. Le velocità reali infatti tendono a variare moltissimo rispetto a quanto promesso e questo a causa di una serie di motivazioni tecniche. Gli operatori però pubblicizzano le proprie offerte fornendo solo i dati sulle velocità massime senza informare adeguatamente i clienti che le velocità reali potrebbero essere in realtà molto inferiori.
L’auspicio è che con l’intervento dell’IAP, questa tendenza cambi e arrivi maggiore trasparenza per i clienti finali.