Poche parole, ma di altissimo peso specifico:
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Trattasi del punto 19 del Decreto Milleproroghe approvato alle Camere e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ed è questo il passo che libera definitivamente il Wi-Fi in Italia dagli obblighi del Decreto Pisanu del 2005, salvo successive integrazioni che occorre attendersi entro le prime settimane del 2011. Per comprendere l’importanza del momento occorre però analizzare i singoli passaggi.
Il testo a cui fa riferimento il punto 19 è quello dalla legge 31 luglio 2005, n.155, a cui vengono apportate due modifiche sostanziali. Cambia anzitutto il comma 1, ove viene mantenuto l’obbligo per cui «chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore». Precisando che la fornitura dell’accesso deve costituire l’attività principale in essere, la modifica del comma 1 va ad includere in questo obbligo soltanto i gestori di Internet Point escludendo così da qualsiasi obbligo altre attività quali bar, circoli, ristoranti, hotel, eccetera.
La seconda modifica è una cancellazione definitiva dei commi 4 e 5, ossia:
4. […] sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, […], nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 4 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni
In termini pratici, insomma, ai gestori di bar e locali pubblici viene del tutto annullato l’onere di registrare gli utilizzatori delle postazioni chiedendo un documento ed archiviando il tutto al fine di consentire un eventuale controllo da parte delle autorità. Decade pertanto del tutto un onere che aveva fino ad oggi impedito lo sviluppo del Wi-Fi pubblico in Italia, strozzando così anche importanti opportunità commerciali per chi può ricavare dalla rete un servizio di sicuro interesse per l’utenza.
Al vuoto normativo che determina la cancellazione prevista nel Milleproroghe, farà seguito un intervento legislativo che andrà a regolare nuovamente il settore per stabilire come, quando e in che misura sia possibile chiedere agli esercenti eventuali misure di monitoraggio sulle reti gestite. L’intervento che verrà scriverà il nuovo capitolo del Wi-Fi in Italia, ma nel frattempo il 2010 si porta via un peso che la Rete italiana era costretta a sopportare ormai da fin troppo tempo.