Domini e trademark, il perchè di un rischio

L'analisi dell'avv. Sarzana ha messo in luce i potenziali pericoli introdotti dal Decreto Sviluppo, secondo il quale registrare un nome a dominio può portare a gravi violazioni nel caso in cui il dominio stesso costituisca violazione di trademark
Domini e trademark, il perchè di un rischio
L'analisi dell'avv. Sarzana ha messo in luce i potenziali pericoli introdotti dal Decreto Sviluppo, secondo il quale registrare un nome a dominio può portare a gravi violazioni nel caso in cui il dominio stesso costituisca violazione di trademark

Registrare un dominio può essere un pericolo? Secondo le ultime normative sì. Il rischio è quello per cui il mancato controllo possa portare alla violazione di un marchio registrato: dolo o errore che sia, una situazione simile può portare ad affrontare rischi anche molto gravosi recentemente messi in luce da una prima analisi dell’avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito (il riferimento per le ricerche precedenti sul sito Lidis.it). L’avv. Sarzana ha ora messo a disposizione una ulteriore analisi volta ad approfondire la questione, per la quale Webnews ha già sentito il Registro .it dimostrando come ogni parte abbia ruolo neutrale e come tutte le responsabilità ricadano pertanto sull’attore della registrazione.

Innanzitutto viene confermata la correlazione tra la registrazione dei nomi a dominio e la norma introdotta dal Decreto Sviluppo: «Si, la norma si applica anche ai nomi a dominio: il titolo dell’articolo 473 codice penale, come riformato dal decreto sviluppo, infatti si intitola “tutela penale dei segni distintivi” – quindi non solo tutela del marchio o della ditta o della denominazione sociale ma di “tutti i segni distintivi” – tra i quali è ricompreso, dal 2005, con il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, “Codice della proprietà industriale” anche il nome a dominio. […] La circostanza che il nome a dominio possa qualificarsi a seconda dell’angolo visuale come assimilato al marchio o come segno distintivo atipico non cambia la circostanza che la nuova disciplina penale dei segni distintivi introdotta dall’art 473 c.p. come modificato dal decreto sviluppo si applichi anche e soprattutto al nome a dominio».

Dolo e colpa vanno a questo punto però a colimare in una dimensione indefinita della quale è l’utente a pagarne le conseguenze peggiori: «La nuova norma introduce, a parere del sottoscritto, una fattispecie dolosa che anticipa però la soglia di punibilità poiché impone al soggetto che registra di verificare l’esistenza di segni distintivi simili precedenti fondando quindi una fattispecie di pericolo che ha la sua consumazione allorquando conosciuta l’esistenza di un segno simile, si decide comunque di registrare il nome a dominio. Orbene se la norma fosse stata uguale al passato ovvero se non si fosse richiesto al soggetto una condotta di verifica dei domini precedenti non si comprende perché si sia sentito il dovere di modificare la norma precedente scrivendo “potendo conoscere dell’esistenza di un segno distintivo precedente”». La verifica, insomma, è un atto dovuto in assenza della quale ogni errore diventa dolo. Ed ogni dolo è punibile con detenzione fino a 3 anni: «a partire da questa data il soggetto che registrerà un dominio.it sarà ritenuto l’unico responsabile di ciò che fa e sarà lasciato “solo” di fronte agli eventi!».

Secondo l’avv. Sarzana «è possibile che il nuovo decreto abbia voluto, sottotraccia e senza clamore estendere ai nomi a dominio la tutela “forte” dei marchi». La posizione di un privato cittadino, i cui mezzi di controllo sono giocoforza limitati, rimane però eccessivamente esposta a gravi pericoli che la nuova normativa prevede. Tra negligenza e dolo, insomma, occorrerebbe un distinguo formale che eviti pericolose esposizioni tali da scoraggiare cittadini e piccole imprese dall’intraprendere una iniziativa potenzialmente rischiosa senza aver armi con cui difendersi. Questo anche in virtù dei molti casi dubbi che milioni di domini registrati potrebbero determinare non solo nei nuovi domini registrati, ma anche in quelli già in essere in passato.

Il gioco delle parti, insomma, sembra aver al momento scaricato ogni onere sull’utente finale. Lo Stato pretende maggior tutela dei marchi, anche sul Web. Il Registro, in fede alla propria natura neutrale, declina ogni responsabilità e si fa mezzo strumentale alla mera procedura di registrazione. L’utente finale si trova con oneri di controllo e di valutazione, con il rischio di incorrere in sanzioni difficilmente sostenibili. Il corto circuito è però la logica conseguenza di una norma tanto sbilanciata: se la responsabilità non sarà alleviata, l’intera filiera rischia di subirne le conseguenze: l’utente perde opportunità, il Registro perde registrazioni e la giurisprudenza opera in modo controproducente ai fini dello sviluppo del paese.

Uno degli attori dovrà giocoforza fare un passo indietro.

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