Breve analisi giuridica degli "avvertimenti"

Breve analisi giuridica degli

In relazione al caso Peppermint e più in generale alle lettere "minatorie" inviate a chi, tramite P2P, ha scambiato brani musicali o comunque opere coperte dal diritto d’autore, è opportuno ricordare che l’introduzione di strumenti di "intimidazione" psicologica non ha precedenti nel nostro ordinamento giuridico.

La lettera inviata dai legali della Peppermint, con cui il presunto reo viene "invitato" a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento in modo da evitare future azioni giudiziarie, potrebbe essere definita ingannevole in base al principio di legalità e di obbligatorietà dell’azione penale.

Quando, infatti, una norma stabilisce una sanzione penale, non è possibile ignorare l’illecito, da chiunque sia commesso, poiché la condotta illecita fa comunque scattare, per le forze dell’ordine e per gli organi requirenti, l’obbligo di perseguire l’illecito.

Così come non è pensabile, nonostante

[!] Ci sono problemi con l'autore. Controllare il mapping sull'Author Manager
vada in senso opposto, che il Provider avvisi il presunto colpevole chiedendogli di smettere, tale condotta oltretutto potrebbe configurare, per la legge italiana, un’ipotesi di favoreggiamento.

È opportuno, inoltre, ricordare i buoni risultati ottenuti dalla Polizia Postale e dal Gruppo Anticrimine Tecnologico della Guardia di Finanza, ciò dovrebbe indurre le major e le associazioni a non attuare condotte da "sceriffi" della rete, peraltro illegali.

In questo momento, invece, anche in Italia, la tendenza sembra quella di applicare alle condotte del peer-to-peer, al limite tra legalità e illegalità, dal punto di vista investigativo, le stesse regole della pedopornografia, reato ben più grave.

Ti consigliamo anche

Link copiato negli appunti