La legge antiterrorismo al momento è questa

Il decreto antiterrorismo viene approvato in tarda serata a Montecitorio: il testo passa al Senato, ma c'è poco tempo.
La legge antiterrorismo al momento è questa
Il decreto antiterrorismo viene approvato in tarda serata a Montecitorio: il testo passa al Senato, ma c'è poco tempo.

Ieri sera poco prima delle 22 la Camera dei deputati ha approvato con 253 voti a favore, 2 astenuti e 50 contrari il testo di legge n. 7/2015 che converte il decreto antiterrorismo pubblicato il 19 febbraio. Dopo la seduta fiume di venerdì scorso, ieri sera si è arrivati alle dichiarazioni di voto e all’approvazione, senza sorprese. Ora il testo andrà al Senato, dove commissioni e aula potranno eventualmente dire la loro, ma non c’è molto tempo: solo venti giorni.

Il provvedimento che attualmente è la versione più aggiornata della legge che lo Stato Italiano sta per adottare contro il terrorismo, contiene una serie di misure contro il proliferare del terrorismo (considerate urgenti dopo gli attentati di Parigi) e tocca il web in particolare nei primi dieci articoli, corrispondenti ai capi che modificano il Codice penale, introducono la figura del foreign fighter con l’aggravante di pena per il proselitismo via Internet e la black list dei siti che servono a distribuire o avvantaggiare la propaganda terroristica, estendono o modificano il trattamento dei dati personali per finalità di polizia. Tutte materie molto delicate che vanno a incidere sui diritti delle persone, sui quali già molto si è discusso ed è stato anche evitato il peggio soltanto pochi giorni fa.

Cosa prevede la legge

L’aggravante

Il testo approvato alla Camera stabilisce le pene per chi si arruola come combattente, per chi organizza e finanzia i viaggi all’estero, e aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse tramite la rete. A proposito di aggravanti, la futura legge 7/2015 stabilisce il principio che quando i reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono più gravi. Concetto che ha lasciato più di una perplessità sul campo, anche nella parte politica che l’ha votata. Un deputato del PD, poche ore prima della discussione, raccontava al telefono che «se è vero che lo stesso contenuto può avere un impatto maggiore potenzialmente, resta solo una potenzialità: per questo sarebbe meglio considerare il reale impatto di qualcosa invece del solo potenziale, perché magari un tweet è letto da mille persone e un volantino da duemila».

Le intercettazioni preventive

Un altro argomento scivoloso. Vien modificata la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale che consentono intercettazioni preventive con strumenti telematici. È il punto nel quale ci si era spinti al Trojan di Stato, poi cancellato. Resta una saldatura che va a incrociare con la prossima riforma generale delle intercettazioni. Allarme rosso al Senato.

La black list

Nessuna novità rispetto al decreto. La legge stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una black-list dei siti utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, e gli ISP vengono obbligati all’oscuramento o alla rimozione dei contenuti illeciti tramite blocco Dns. Su ordine del tribunale.

Data retention

La conservazione dei metadati e delle comunicazioni hanno convinto il garante della privacy Antonello Soro a scrivere una lettera dai toni molto preoccupati. Alla fine, si è arrivati a un compromesso: si deroga al Codice della Privacy per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo, ma solo fino al 31 dicembre 2016 a decorrere dalla conversione, quindi meno dei due anni richiesti; il fornitore conserverà i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico. Estendere l’ambito tecnico e temporale dei trattamenti con finalità di polizia non equivale, però, a estendere anche l’area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell’interessato – previste dal Codice. Per questo è stato necessario specificare meglio per evitare che si facesse saltare dall’interno una legge fondamentale.

La debolezza del testo

Avendo più tempo, forse il Parlamento dovrebbe considerare seriamente le valutazioni costituzionali del servizio studi, che ha sottolineato come la formulazione dei reati di arruolamento e di propaganda così assimilati a fatti ed atti invece più specifici «non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato e anticipa fortemente la soglia di punibilità». In altri termini, c’è il rischio di incriminare persone per reati più vicini a quelli di parola.

C’è inoltre la questione dell’efficacia delle black list, ma qui si entra nella visione colpevolista della rete e dell’emotività di questi provvedimenti di cui si è scritto e parlato più volte anche di recente.

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